STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia
(S.I.Fa.C.T.)
REVISIONE DEL 26/10/2019
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia” (S.I.Fa.C.T.)”.
La sede legale è situata in Milano, Via Carlo Farini 81, e potrà essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie e/o organizzative in base a delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Scopo istituzionale
L’Associazione non ha fini di lucro, ed ha lo scopo di riunire i professionisti e cultori della
a. farmacia clinica ospedaliera
b. farmacia clinica territoriale e di continuità
c. farmacia clinica di comunità
al fine di:
1. promuovere il progresso della disciplina nel campo sperimentale, clinico, farmaceutico e socioassistenziale,
2. assumere tutte le iniziative atte ad elevare il farmacista clinico e del territorio sotto l’aspetto etico e professionale in ogni ambito in cui eserciti la professione, come dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, come convenzionato o come professionista autonomo,
3. favorire principalmente i rapporti tra i farmacisti ed i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti medici e sanitari di altre discipline,
4. stabilire relazioni scientifiche e di collaborazione con analoghe Associazioni italiane ed estere, ed altre società e organismi scientifici,
5. partecipare e collaborare con organismi istituzionali nazionali, regionali e locali, con particolare riferimento al Ministero della Salute, le Agenzie e gli Istituti correlati, le Regioni, i Comuni, le Aziende Sanitarie, ed ogni altro organismo e istituzione sanitaria pubblica.
L’Associazione ha, inoltre, lo scopo specifico di:
1. promuovere la ricerca sperimentale e clinica, avviando trials clinici e ricerche scientifiche finalizzate, la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria, la qualità delle cure, la continuità terapeutica territorio-ospedale-territorio del paziente, adottando Documenti di indirizzo, Position Paper, Linee Guida elaborate anche in collaborazione con le Agenzie (es.AIFA, AGENAS) nazionali o regionali e con la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane,
1BIS – curare la pubblicazione e l’aggiornamento sul proprio sito web, ed eventualmente su altri strumenti di comunicazione associativa, della propria attività scientifica, 2. promuovere la collegialità e l’interdisciplinarietà, in particolare nell’ ambito dell’assistenza farmaceutica ospedaliera, di continuità, territoriale e domiciliare, 3. incentivare campagne di educazione sanitaria rivolte alla popolazione e finalizzate ai corretti stili di vita,
4. operare per contribuire alla formazione e all’ aggiornamento tecnico-professionale e manageriale di Farmacisti e di operatori sanitari,
5. operare in qualità di Provider accreditato per le attività di formazione permanente nei confronti dei soci con programmi annuali di attività formativa E.C.M. (Educazione Continua in Medicina), sia con corsi residenziali, che formazione a distanza (FAD) e formazione sul campo (FSC),
6. operare per difendere e sviluppare il Servizio sanitario nazionale inteso come strumento essenziale per la promozione della salute dei cittadini italiani e delle popolazioni migranti.
E’ escluso l’esercizio di attività imprenditoriali o la diretta partecipazione ad esse, salvo per la realizzazione delle attività necessarie ai compiti istituzionali (formazione, editoria, comunicazione scientifica, ricerca, ecc) purché essa venga svolta in via marginale e complementare.
Per meglio conseguire le finalità sopra indicate l’Associazione potrà tuttavia ricevere quote di iscrizioni a corsi, convegni, congressi od altre manifestazioni, stipulare contratti di servizi scientifici, promozione, assistenza, sponsorizzazione, collocazione di spazi espositivi, cessione di diritti, divulgazione di marchi e di prodotti (es. libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm, siti etc.) o di prestazione di servizi in genere con Enti, imprese e/o privati che operino preferibilmente ma non necessariamente nei settori farmaceutico, medico, biomedicale.
Per svolgere tali attività potrà dotarsi di una apposita società a responsabilità limitata sotto il suo esclusivo controllo.
L’Associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.
E’ espressamente esclusa ogni finalità di tipo sindacale.
Nel caso che le strutture organizzative dell’Associazione o comunque gruppi di farmacisti, ricercatori o cultori della farmacia ospedaliera, clinica, di continuità, territoriale e di comunità, coordinati dalla stessa, siano in un qualsiasi modo in correlazione con uno o più Enti pubblici, nessun onere deve gravare in capo agli Enti pubblici per le attività associative, anche se rivolte a favore degli Enti stessi, salvo l’eventuale ospitalità dell’Associazione negli spazi resi disponibili dall’Ente, in seguito alla dovuta delibera di accoglimento o ad altro provvedimento equivalente.
Per un più efficace raggiungimento degli scopi istituzionali le attività svolte dovranno essere nella massima trasparenza e sottoposte a verifica nel tipo e nella qualità, anche mediante strumenti di certificazione esterna.
Art. 3 – Durata e patrimonio
L’Associazione ha durata illimitata.
Concorrono a formare il patrimonio dell’Associazione:
1. ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell’Associazione, compresi titoli e quote di partecipazione in società od enti;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. lasciti, donazioni, elargizioni, contributi, quote, rendite e proventi, anche finanziari, che perverranno all’Associazione a qualunque titolo;
4. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’Associazione.
Le attività sociali, comprese le attività di aggiornamento e formazione E.C.M. (Educazione Continua in Medicina), verranno finanziate con le risorse proprie dell’Associazione e con finanziamenti esterni, fermo restando il rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, quando necessario. Sono espressamente esclusi i finanziamenti che configurano conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Art. 4 – Soci
L’Associazione è formata da:
a) Soci fondatori;
b) Soci ordinari;
c) Soci onorari.
I Soci fondatori sono quelli che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. I soci fondatori assumono di diritto anche la qualifica di soci ordinari. Il diritto di chiamarsi Socio fondatore viene mantenuto solo nel caso si continui ad essere associato come Socio ordinario o Socio onorario.
I Soci ordinari sono i fondatori e, senza limitazione alcuna, i cittadini italiani o stranieri laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che dedicano la loro attività alla farmacia ospedaliera, alla farmacia clinica, alla farmacia territoriale e di continuità, che accettano i fini di cui all’art. 2 del presente Statuto, e che sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, assunta a seguito di proposta presentata allo stesso da due soci ordinari. I Soci ordinari, i Soci ordinari giovani e i Soci ordinari specializzandi, come definiti dal Regolamento, godono degli stessi diritti.
Soci onorari sono le personalità italiane o straniere che, avendo contribuito in modo essenziale al progresso della Farmacia ed alla realizzazione dei fini di cui all’art. 2 del presente Statuto, sono chiamati a far parte dell’Associazione su delibera dell’Assemblea dietro proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari non corrispondono all’Associazione quota alcuna. Il titolo viene mantenuto fino a dimissioni o revoca.
I Soci onorari godono degli stessi diritti dei Soci ordinari.
La quota associativa è intrasmissibile e non è comunque rivalutabile.
Eventuali avanzi attivi realizzati dall’Associazione, nonché fondi patrimoniali, non potranno mai essere ripartiti, neppure in modo indiretto, tra i Soci, ma dovranno essere destinati all’attività dell’Associazione.
Art. 5 – Recesso ed esclusione Soci
La qualifica di Socio ordinario o onorario viene perduta:
a) per recesso, con effetto dal momento del ricevimento di comunicazione scritta;
b) per mancato pagamento della quota associativa annuale (per 3 anni consecutivi, precedenti all’anno in corso), previa delibera di esclusione presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo (solo per i Soci ordinari);
c) per fatti, situazioni o attività che portano il Socio in contrasto con i fini di cui all’art. 2 del presente Statuto, previa deliberazione di esclusione presa dal Collegio dei Probiviri.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) le Sezioni Regionali ed il Coordinamento dei Segretari Regionali (qualora attivati);
e) i Comitati o Gruppi Scientifici, se istituiti dal Consiglio Direttivo;
f) i Gruppi affiliati, se istituiti dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta da tutti i Soci che, alla data della riunione della stessa, risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno dietro convocazione disposta dal Consiglio Direttivo, che deve avvenire con comunicazione scritta indicante la data, il luogo, e gli argomenti posti all’ordine del giorno, da inviare a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l’adunanza. La convocazione è validamente effettuata quando inviata per via telematica documentabile ai recapiti presenti nel libro dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è tenuto tuttavia a convocare senza ritardo l’Assemblea quando ne è fatta domanda da almeno un quinto dei Soci ordinari e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante delega di un solo socio, ad eccezione dell’assemblea chiamata ad eleggere gli organi sociali.
I componenti dei Gruppi affiliati previsti al successivo art. 18 possono partecipare all’assemblea come uditori e non hanno diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione od in sua assenza dal Presidente eletto, o in assenza anche di quest’ultimo, dal membro anagraficamente più anziano presente nel Consiglio Direttivo.
Spetta all’Assemblea dei Soci:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’esercizio;
b) l’elezione degli organismi societari (Presidente eletto, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri);
c) la nomina dei Soci onorari;
d) l’approvazione di modificazioni e/o integrazioni del presente statuto (con maggioranza di almeno 2/3 dei Soci presenti e votanti);
e) lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del/i liquidatore/i (con maggioranza di almeno 2/3 dei Soci presenti e votanti);
f) l’esame di ogni altro problema sottopostole nell’ordine del giorno, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un quinto dei Soci ordinari.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.
Se i Soci intervenuti non raggiungono tale quorum, l’Assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell’avviso di convocazione può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti con diritto di voto.
Dove non diversamente stabilito, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti aventi diritto di voto.
Per la delibera di modificazioni e/o integrazioni del presente statuto è necessaria la convocazione di una assemblea straordinaria con votazione a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto di voto, ed occorre inoltre che il Consiglio Direttivo abbia comunicato a tutti i Soci le proposte di modifica e/ integrazione almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.
Le proposte di modifica possono anche essere presentate direttamente in Assemblea sottoforma di emendamenti ai singoli articoli statutari posti in discussione, e devono essere presentate per iscritto al Presidente dell’Assemblea.
Per la delibera di scioglimento dell’Associazione è necessaria la convocazione di una assemblea straordinaria con votazione a maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto.
Le delibere vengono prese dall’Assemblea per alzata di mano, salvo quando diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, o salvo diversa modalità stabilita dalla stessa Assemblea.
Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’Associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri.
L’impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.
L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i
conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.
Art. 8 – Le elezioni degli Organismi Societari da parte dell’Assemblea dei Soci L’elezione delle cariche elettive sarà effettuata con votazione a scrutinio segreto.
La suddetta votazione può anche essere svolta per via telematica, e con durata limitata nel tempo, secondo modalità che potranno essere ulteriormente specificate nel Regolamento associativo.
In deroga a quanto previsto all’art. 7, l’avviso di convocazione dell’Assemblea dove è prevista la nomina delle Cariche elettive, deve essere comunicato ai Soci almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per l’adunanza.
Le nomine dei componenti di ciascuna carica elettiva saranno comunque decise a maggioranza semplice dei soci partecipanti alla votazione.
Il Regolamento associativo, ove sia garantita la segretezza e la personalità del voto, deve prevedere che la procedura di voto avvenga in maniera diretta ed anche per via telematica con la possibilità di esercitare il diritto di voto per via telematica in un periodo, di durata non superiore a 7 (sette) giorni, antecedente l’Assemblea portante le elezioni all’ordine del giorno.
A tal fine l’avviso di convocazione dell’Assemblea conterrà l’indicazione delle date ed orari di apertura e chiusura delle operazioni di voto, le relative istruzioni nonché l’elenco delle candidature.
Alla votazione possono partecipare tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
Alla votazione per la nomina delle cariche elettive non possono partecipare i Soci ordinari ammessi a seguito di proposta pervenuta al Consiglio Direttivo nei due mesi immediatamente antecedenti alla data della relativa Assemblea.
Tutti gli organismi societari eletti dall’Assemlea dei Soci, rimangono in carica 2 anni e per un massimo di 2 mandati consecutivi.
Per le cariche associative elettive, non monocratiche (Consiglio Direttivo, Probiviri e Revisori dei conti), al fine di garantire anche una rappresentanza di genere, laddove siano indicati più di un nominativo, dovranno obbligatoriamente, essere scelti candidati in alternanza di genere, pena l’invalidazione della votazione.
Art. 8 bis – Modalità generale di funzionamento degli organismi societari
Tutti gli Organismi Societari elettivi si attengono ad una unica modalità di funzionamento che viene qui indicata e che è valida anche per gli altri organismi societari non elettivi.
Negli articoli successivi verranno riprese solo le specificità di ogni singolo organismo.
• Convocazione riunioni
Le riunioni degli organismi sono convocate dai singoli Presidenti o Coordinatori o dalla maggioranza dei componenti l’organismo, con avviso spedito via posta elettronica (e-mail) o altra modalità informatica documentabile, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la specifica riunione.
• Validità delle riunioni
Le riunioni degli organismi sono valide quando è presente fisicamente o attraverso una connessione telematica, la maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni degli Organismi societari si possono quindi svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
1. sia consentito al Presidente/Coordinatore di accertare l’identità degli intervenuti, moderare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
2. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultanee sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
3. venga redatta dal Presidente/Coordinatore della riunione, una sintesi delle decisioni assunte per ogni punto dell’ordine del giorno. Tale sintesi dovrà essere diffusa a tutti i partecipanti la riunione, presenti fisicamente o per via telematica, ed approvata per email alla Segreteria, entro 48 ore con la formula del silenzio-assenso.
• Partecipazione alle riunioni
In caso di mancata partecipazione a 3 riunioni consecutive o a 4 complessive dello stesso organismo nel mandato, è prevista in automatico la decadenza per il titolare dell’incarico.
Lo stesso può presentare ricorso ai Probiviri presentando l’opportuna documentazione a giustificazione delle assenze. I probiviri dovranno esprimersi sulla validità di tali giustificazioni, entro un mese dalla notifica della decadenza.
Art. 9 – Consiglio Direttivo
L’amministrazione dell’Associazione con tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità statutarie dell’Associazione che non siano espressamente riservati dalla legge, dall’atto costitutivo e/o dallo Statuto ad altri organi, è affidata ad un Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, di cui due membri di diritto e sette membri eletti.
I due membri di diritto sono il Presidente eletto uscente, che diventa Presidente, ed il Presidente uscente che diventa Past-President.
I membri eletti dall’Assemblea dei Soci, sono un Presidente eletto, che diventerà Presidente nel mandato successivo e sei Consiglieri, tra i quali verranno eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente in carica, un Segretario e un Tesoriere.
Le cariche di Segretario e di Tesoriere sono revocabili nel corso del mandato, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri, e con votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti dei componenti presenti fisicamente o attraverso
una connessione telematica; in caso dì parità si intende approvata la proposta sostenuta dal voto del Presidente, o in sua assenza, quella del Presidente eletto.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri tutte o parte delle proprie attribuzioni,
specificando in quest’ultimo caso i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire a
dipendenti e/o a terzi, procure per singoli atti o categorie di atti.
In caso di problemi contingibili ed urgenti può costituirsi una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dal Presidente eletto, dal Past-President, dal Segretario e dal Tesoriere; in tale caso la Giunta Esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio, che tuttavia deve essere convocato al più presto per la ratifica degli atti così compiuti, fermi i loro effetti nei confronti dei terzi.
II Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e comunque almeno due volte all’anno, di cui una per la messa a punto del bilancio dell’esercizio da sottoporre all’Assemblea ed una per l’approvazione dell’eventuale bilancio preventivo.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha facoltà di istituire appositi Comitati e Gruppi scientifici, nonché Laboratori inerenti specifici programmi, attivati per la realizzazione di scopi statutari dell’Associazione, nominandone i rispettivi coordinatori fra i Soci, come previsto dai successivi artt. 15, 15 bis, 16 e 17.
Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l’origine e
la portata.
La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’associazione dell’operazione.
Nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all’associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data.
L’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se
sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato.
Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all’associazione dalla sua azione od omissione.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, già in fase di candidatura, devono rilasciare una specifica dichiarazione di non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, che possano creare situazione di conflitto di interesse. La partecipazione ad attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) è consentita.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, già in fase di candidatura, devono rilasciare una specifica dichiarazione di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
Art. 10 – Qualifiche nell’ambito del Consiglio Direttivo
Al Presidente o, in caso di sua assenza od impossibilità, al Presidente eletto, spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure a quegli altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 9, nei limiti dei poteri così delegati.
La qualifica di Presidente è attribuita di diritto al Presidente eletto uscente.
Il Presidente eletto assumerà la carica di Presidente nel mandato del successivo Consiglio Direttivo. Durante il primo mandato elettivo può essere delegato dal Presidente a rappresentarlo in specifiche occasioni ed attività.
Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, il Presidente eletto lo sostituisce nel ruolo di rappresentante legale dell’Associazione.
Il Past-President (o Presidente precedente) assumerà di diritto questa carica nel mandato successivo a quella di Presidente. Durante questo terzo mandato può essere delegato dal Presidente a rappresentarlo in specifiche occasioni ed attività.
Il Segretario è responsabile dell’ufficio di Segreteria, formato da personale amministrativo, che risiede presso la sede dell’Associazione. Compiti del Segretario sono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci, la gestione dell’elenco dei Soci e tutte le comunicazioni verso i Soci.
Il Tesoriere provvede agli adempimenti occorrenti per la gestione del patrimonio sociale, compresa la riscossione delle quote associative annuali, e presenta annualmente al Consiglio Direttivo il bilancio d’esercizio dell’Associazione, perché venga approvato dal Consiglio Direttivo e quindi sottoposto all’Assemblea per la sua ratifica.
Al Tesoriere spetta la rappresentanza dell’Associazione, assieme al Presidente, di fronte a Banche e Istituti finanziari dove ha possibilità di attivare e gestire conti correnti, mutui e finanziamenti, e tutti gli atti, affari ed operazioni di ordinaria amministrazione.
Art. 11 – Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un componente iscritto all’Albo dei Revisori e da due soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze in occasione delle elezioni delle cariche societarie. Il Collegio dei Revisori viene presieduto dal membro iscritto all’Albo.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la correttezza della gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell’Associazione, di esaminare il bilancio consuntivo e di predisporre una relazione annuale da sottoporre all’Assemblea in occasione dell’approvazione di tale bilancio.
Identiche funzioni saranno esercitate dallo stesso Collegio per la revisione contabile della Società a responsabilità limitata che il Consiglio Direttivo dovesse attivare.
Art. 12 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 componenti eletti dall’Assemblea dei Soci.
Può essere eletto nel Collegio dei Probiviri qualsiasi Socio con le seguenti caratteristiche:
a) anzianità di associazione di almeno tre anni consecutivi;
b) età superiore ad anni 40;
c) Socio che non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse;
d) Socio in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato giudicato colpevole in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare in merito ai rapporti fra l’Associazione ed i singoli Soci per quanto riguarda l’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e di tutte quelle regole di correttezza e moralità accettate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Il Collegio dei Probiviri viene presieduto dal membro che riceve la maggioranza dei voti raccolti con votazione al proprio interno nella prima riunione, che deve essere convocata dal membro più anziano d’età.
Il Presidente convoca il Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta e motivata pervenuta dal Consiglio Direttivo, dagli altri organi societari ed anche da un singolo Socio, e stabilisce la data, le modalità e l’ordine del giorno della riunione.
Il Collegio dei Probiviri esamina i casi di cui alla lettera c) dell’art. 5 dello Statuto, informa il Socio della procedura in atto, raccoglie l’eventuale documentazione necessaria, lo convoca e successivamente può emettere provvedimento di:
1) censura orale e scritta;
2) sospensione pro-tempore;
3) esclusione.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice, alla presenza fisica o telematica, dei suoi tre membri, in maniera autonoma e vincolante per l’Associazione, senza necessità di ratifica da parte del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci. Le delibere del Collegio dei Probiviri vengono gestite autonomamente per la loro attuazione, compresa la necessaria ratifica di esclusione dalla qualifica di Socio. Nella prima riunione dell’Assemblea successiva al provvedimento, ne viene data comunicazione ai Soci.
Qualora fossero ancora aperti procedimenti alla scadenza del mandato, il Collegio nella sua precedente composizione, può comunque operare fino a deliberazione sul caso.
Il Collegio dei Probiviri delibera in maniera autonoma e vincolante sulla corretta interpretazione dello
Statuto.
Art. 13 – Le Sezioni Regionali
Al fine di avere una migliore gestione dell’attività sul territorio nazionale si possono costituire, su richiesta di almeno 15 Soci di una Regione o come decisione del Consiglio Direttivo, le Sezioni Regionali. Si demanda al Regolamento il compito di normare il funzionamento di questi organismi societari.
Art.15 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è costituito da almeno quattro membri più il Presidente, nominati dal Consiglio Direttivo, che durano in carica due anni.
Le cariche sono rinnovabili.
Al Comitato Scientifico compete tra l’altro di operare per il raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione attraverso:
1. la promozione e la gestione di iniziative di studio e ricerca;
2. la promozione di iniziative di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica;
3. la redazione di una rivista o foglio informativo dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato Scientifico cura la pubblicazione e l’aggiornamento sul proprio sito web, ed eventualmente su altri strumenti di comunicazione associativa, della propria attività scientifica.
Art. 15 bis – Comitati o Gruppi di Lavoro
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire Comitati o Gruppi di lavoro, aventi funzione sia consultiva
che operativa, il cui compito è quello di studiare problemi specifici inerenti la farmaceutica nel suo complesso, mediante finanziamento deliberato dallo stesso Consiglio. L’attività deve essere preceduta da una proposta a cura del Responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo, che ne prospetta annualmente le linee di attività. L’attività svolta deve essere rendicontata annualmente con una apposita relazione da trasmettere al Consiglio Direttivo per la sua approvazione. Tali Comitati e Gruppi durano in carica non oltre la durata del Consiglio Direttivo che li ha istituiti e possono essere rinnovati.
Art. 16 – Laboratori scientifici a carattere operativo
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire Laboratori scientifici a carattere operativo, attivi su specifici temi scientifici, aventi funzione prevalentemente operativa, il cui compito sia di fare ricerca e studiare problemi specifici inerenti la farmaceutica nel suo complesso, mediante finanziamento deliberato dallo stesso Consiglio. L’attività deve essere preceduta da una proposta a cura del Responsabile del Laboratorio, nominato dal Consiglio Direttivo, che ne prospetta annualmente le linee di attività. L’attività svolta deve essere rendicontata annualmente con una apposita relazione da trasmettere al Consiglio Direttivo per la sua approvazione. Tali Laboratori durano in carica fino al termine dell’incarico o della ricerca affidata, previo finanziamento da parte del Consiglio Direttivo. I Responsabili dei Laboratori rimangono in carica non oltre la durata del Consiglio Direttivo che li ha istituiti e possono essere rinnovati.
Art. 17 – Coordinamento di Comitati e Gruppi Scientifici e dei Laboratori scientifici a carattere operativo: il Coordinatore Scientifico.
Per un migliore funzionamento dell’attività di Comitati e Gruppi Scientifici e dei Laboratori scientifici
a carattere operativo il Consiglio Direttivo può nominare un Coordinatore Scientifico, che rappresenti
tali attività in seno al Consiglio Direttivo.
Le funzioni del Coordinatore Scientifico sono definite da apposito Regolamento redatto a cura del Consiglio Direttivo.
Il Coordinatore Scientifico, se nominato, partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo e si può esprimere sulle deliberazioni senza diritto di voto.
Art. 18 – Gruppi affiliati e Membri sostenitori
Sifact prevede la costituzione di Gruppi affiliati aperti ad altre categorie professionali dell’area farmaceutica e dei dispositivi medici.
Gli aderenti ai Gruppi affiliati non sono Soci dell’Associazione e non godono della possibilità di eleggere e di essere eletti negli organismi previsti dallo statuto della Società.
Gli aderenti ai Gruppi affiliati sono, senza limitazione alcuna, i cittadini italiani o stranieri con le seguenti caratteristiche:
a) i laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che dedicano la loro attività alla farmacia di comunità, alle parafarmacie e ai corner farmaceutici;
b) gli Infermieri che operano in farmacia;
c) i Tecnici di Laboratorio Biomedico, disciplina Farmacia;
d) i laureati in altre discipline che operano nel campo della farmaceutica in generale (es. Aziende farmaceutiche, aziende biomedicali etc.).
Tutti gli operatori sanitari delle categorie sopra elencate possono aderire ad un Gruppo affiliato presentandone domanda e pagando l’eventuale quota di partecipazione, se richiesta.
Un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo regola tali Gruppi.
Gli aderenti a questi gruppi assumono lo status di “Membro affiliato”.
I Rappresentanti dei Gruppi affiliati, scelti con le modalità previste dall’apposito Regolamento, potranno partecipare con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente.
Soggetti nominali o collettivi appartenenti al settore del farmaco o del dispositivo medico, ma che non operano nell’ambito delle strutture del Servizio Sanitario e dell’Assistenza Farmaceutica, assumono lo status di “Membro sostenitore” qualora versino alla società un contributo pari almeno al triplo della quota di socio ordinario.
Art. 19 – Riunioni e verbali
Le riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, dei Comitati o Gruppi Scientifici, dei Laboratori e dei Gruppi affiliati potranno tenersi anche al di fuori della sede sociale.
Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, le deleghe dei poteri e le modifiche dei poteri di rappresentanza verranno fatti constare in uno o più libri regolarmente tenuti.
Le modifiche dello Statuto e/o dell’atto costitutivo verranno fatte constare con un verbale dell’Assemblea redatto da Notaio, ad eccezione della variazione della sede, che potrà essere deliberata come previsto dall’art. 1 del presente Statuto.
Almeno una volta all’anno verrà tenuta dall’Associazione una riunione a carattere scientifico nel luogo e con le modalità che verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Ulteriori iniziative straordinarie potranno essere organizzate, sia in Italia che all’estero, per iniziativa del Consiglio Direttivo. A tali riunioni saranno convocati tutti i soci, e potranno essere invitate personalità eminenti nel campo della farmacia, anche se non appartenenti all’Associazione.
Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, o un sunto dello stesso, deve essere inviato ai membri ed approvato entro 48 ore, anche con la modalità silenzio-assenso. Lo stesso verbale deve essere pubblicato nel sito dell’associazione entro 15 giorni.
Art. 20 – Gratuità delle cariche e rimborsi spese
A tutti i Soci dell’Associazione, ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Laboratori e Comitati/Gruppi Scientifici, non spetta alcun tipo di emolumento per l’attività svolta, essendo il loro apporto basato sul volontariato professionale.
Le spese sostenute dagli stessi nell’ambito delle attività dell’Associazione saranno rimborsate sulla base di un apposito Regolamento amministrativo, e dietro presentazionedei relativi documenti giustificativi originali.
Art. 21– Esercizio sociale e bilanci
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 15 giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, il bilancio preventivo dell’esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell’Associazione.
Tutti gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito web dell’Associazione entro 60 giorni dal
pagamento del corrispettivo.
Art. 22 – Regolamenti
Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo deve stilare ed approvare un Regolamento associativo, che regoli gli aspetti organizzativi, amministrativi e gestionali.
Inoltre ogni Organo associativo può redigere uno o più specifici Regolamenti di funzione, nei quali
siano analiticamente precisate le modalità operative dell’organo stesso all’interno dell’Associazione.
Tutti i Regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.
Art. 23 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, gli eventuali fondi disponibili verranno devoluti ad Enti aventi oggetto analogo a quello dell’Associazione, secondo delibera dell’Assemblea.
Art. 24 – Norme transitorie e finali
Il Consiglio dei Probiviri pro-tempore rimane in carica per il biennio 2019-21.
Ultimo aggiornamento approvato dalla Assemblea Straordinaria di Bologna il 25/10/2019.